Ricorso multa Giudice di Pace Milano, ecco come fare e quando si può richiedere. È bene ricordare che il ricorso è possibile soltanto nel caso in cui non si sia proceduto con il pagamento della multa. Ecco i vari tipi di ricorso e le tempistiche presso il Prefetto e il Giudice di Pace.
Ricorso multa Giudice di Pace Milano: come presentarlo
Il ricorso è consentito soltanto per verbale di contestazione, verbale di accertamento d’infrazione e ingiunzione di pagamento. Il ricorso non è invece possibile in caso di accertamento d’infrazione ADI, ovvero il documento lasciato sul parabrezza in caso di divieto di sosta. Per contestare quest’ultimo occorre non effettuare il pagamento e attendere quindi il verbale via raccomandata postale.
Ricorso
Per presentare ricorso sono avete a disposizione sessanta giorni per il Prefetto e soltanto la metà, ovvero trenta giorni, per il Giudice di Pace. È bene ricordare che il ricorso può esser fatto solo nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento. Per opporsi ad un’ingiunzione di pagamento si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Bisogna depositare un atto di citazione presso il giudice competente a livello territoriale.
Rigetto del ricorso da parte del Prefetto
In caso di rigetto del ricorso presentato al Prefetto, ai sensi degli artt. 203 e 204 del Codice della Strada, si può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’Ordinanza Ingiunzione, a cui è allegato un bollettino prestampato da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Se il Prefetto invece emana una Dichiarazione d’Inammissibilità, l’iter amministrativo del verbale impugnato non si interrompe, e si può sempre ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento. Alla Dichiarazione di Inammissibilità viene allegato un bollettino prestampato da pagare entro 30 giorni, solo nel caso siano già trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale impugnato.
Rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace
In caso di sentenze di rigetto parziale o totale del ricorso per violazioni al Codice della Strada il pagamento è richiesto entro i 30 giorni successivi alla notifica, che avviene nei 6 mesi successivi alla data della sua pubblicazione. Se invece non è determinato con precisione l’importo da pagare, la somma dovuta ammonta alla metà del massimo previsto per la sanzione. Vanno aggiunte però le spese di notifica dei verbali. Nel caso in cui non ci siano riferimenti all’importo da pagare, è confermata la somma stabilita dal Prefetto prima del ricorso.